Cos’è la Normativa ARERA

 

A seguire le normative per i settori dell’energia elettrica e il gas.

L’autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), è stata istituita con la legge n.481 del 1995 ed è un’autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori.

In particolare, l’Autorità prosegue le seguenti finalità:

Promozione della concorrenza

Promozione dell’efficienza

Adeguati livelli di qualità nei servizi in condizioni di economicità e di redditività

Fruibilità dei servizi e diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio

Tutela ambientale

Uso efficiente delle risorse

PER SAPERNE DI PIÙ

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione degli ultimi aggiornamenti normativi.

Per approfondire le normative consulta il seguente elenco:

Deliberazione 228/2017/R/com -TIRV-

Con la delibera 228/2017/R/com e s.m.i., in vigore dal 1 maggio 2017, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (già AEEGSI) ha approvato il “Testo Integrato per l’adozione di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas natura e procedura ripristinatoria volontaria (TIRV)” applicabile ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali del venditore che comprende sia le misure preventive per la conferma del contratto che la procedura ripristinatoria. Enegan S.p.A. ha aderito, con decorrenza 1 maggio 2017, alla procedura prevista dal provvedimento di cui al TIRV con il quale l’Autorità ha introdotto misure per la prevenzione del fenomeno dei contratti e delle attivazioni di forniture di energia elettrica e/o di gas natura contestati dal cliente, consentendogli di poter accedere ai rimedi offerti dall’applicazione della procedura di ripristino. Il TIRV, pertanto, mediante un testo ricognitivo e organico, anche con riferimento alle previgenti disposizioni in materia di cui alle deliberazioni 153/2012/R/e 266/2014/R/com, ha permesso ad Enegan S.p.A. di adottare misure idonee a prevenire il verificarsi delle ipotesi di mancata acquisizione del consenso da parte del cliente finale.

Delibera ARERA 569/2018/R/com - Fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni

La informiamo che, ai sensi della Delibera 569/2018/R/com e s.m.i., nel caso di fatture di energia elettrica e gas natura emesse da Enegan contenenti contenenti la seguente dicitura:

“Gli importi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo di eccezione della prescrizione allegato alla fattura [indicare numero fattura], ai recapiti di seguito riportati ENEGAN S.p.A. – Via Senegal, 41/A – 58100 Grosseto (GR) – Fax: 0564 421314 – mail contenziosi@enegan.it”

Utilizzando l’apposito format (Avviso Prescrizione Breve) potrà far valere agevolmente il proprio diritto alla prescrizione.

Assicurazione clienti finali

Consulta la pagina per scoprire di più.

Glossario ARERA - Bolletta 2.0
Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (TIC) - disposizioni per il periodo 2020-2023

Il Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (TIC) contiene l’aggiornamento, per il semiperiodo 2020-2023, delle condizioni procedurali ed economiche per l’erogazione ai clienti finali del servizio di connessione alla rete. Si tratta dell’Allegato C alla Delibera 564/2020/R/EEL che è stato modificato anche al fine di promuovere il livello ottimale di potenza impegnata per il cliente. Quest’ultima è il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal venditore (tecnicamente si parla di potenza contrattualmente impegnata). È definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati.

Modalità per la variazione della potenza disponibile
Per variare la potenza disponibile occorre presentare una richiesta ad Enegan, che farà da tramite verso il distributore per quanto riguarda sia la formulazione del preventivo sia la conferma della richiesta di variazione da parte del cliente, se questi accetta il preventivo.

Se la richiesta riguarda una prestazione soggetta a preventivazione rapida (ad esempio aumento di potenza disponibile, entro i 6 kW) Enegan informa direttamente il cliente all’atto della richiesta circa costi e tempistiche di esecuzione della prestazione. Se il cliente, con il modulo di richiesta, conferma di voler procedere, Enegan S.p.A. trasmetterà la richiesta al distributore il quale dovrà eseguire la prestazione in conformità alle disposizioni in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione come disciplinate dal TIQE.

Se la pratica richiesta dal cliente non è tra quelle eseguibili previa preventivazione rapida, Enegan S.p.A. provvede a trasmettere la richiesta al distributore che, entro i successivi 15 giorni lavorativi, dovrà formulare un preventivo. Se il cliente accetta il preventivo, seguendo le modalità indicate nel preventivo stesso, il distributore esegue la prestazione entro i tempi indicati nel preventivo stesso sempre nel rispetto delle disposizioni, in materia di qualità commerciale del servizio, previste dal TIQE 2016-2023.

Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione TIC 2020-2023.

Morosità e indennizzi

Nel caso di mancato pagamento di una o più fatture, anche parziale, Enegan applicherà ai clienti disalimentabili le procedure previste in caso di morosità ai sensi di quanto disposto dal TIMG (Testo integrato morosità gas – Allegato A alla Deliberazione ARG/GAS 99/11 e smi) e dal TIMOE (Testo integrato morosità elettrica – Allegato A alla Deliberazione 258/2015/R/Com e smi) e, dunque, costituirà in mora il Cliente con diffida inviata a mezzo raccomandata a/r o pec, indicando il relativo termine di pagamento. In assenza di pagamento da parte del Cliente dell’intero importo oggetto del sollecito di cui sopra alla scadenza indicata, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi, Enegan richiederà al Distributore la sospensione della fornitura per morosità o la Chiusura del punto di riconsegna nel caso in cui la sospensione abbia ad oggetto la fornitura di gas naturale. Tale richiesta potrà essere inoltrata decorsi 40 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale della raccomandata o pec di costituzione in mora. In caso di morosità relativa a clienti finali connessi in bassa tensione, potrà essere richiesta la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza decorsi 25 giorni solari dalla ricezione della raccomandata o della pec di costituzione in mora. Laddove possibile, dunque, la sospensione della fornitura sarà preceduta da 15 giorni di riduzione della potenza disponibile, trascorsi i quali l’impresa distributrice procederà, perdurando la morosità, alla sospensione della fornitura.

Qualora i pod e/o i pdr posti nella titolarità del Cliente siano non disalimentabili, Enegan potrà inviare al Cliente una raccomandata a/r o una pec intimando il pagamento entro il medesimo termine di 40 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto con conseguente richiesta di risoluzione del contratto di trasporto al distributore competente il quale: a) trasferirà il pod nel contratto di dispacciamento dell’esercente la salvaguardia e/o la maggior tutela; b) darà luogo alla cessazione amministrativa per morosità del pdr.

In caso di mancato rispetto delle procedure di cui sopra sono previsti a favore dei clienti degli indennizzi automatici fissati dall’ARERA, nei seguenti casi e per i seguenti importi:

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura di energia elettrica o gas naturale sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; 

b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura di energia elettrica o gas naturale sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.

Vuoi saperne di più?

Compila il form e un nostro incaricato ti contatterà nel minor tempo possibile.

Quando vuoi essere contattato?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Ciao, siamo qui per te, di cosa hai bisogno?
Compila il form
Parla con noi