Nel caso di mancato pagamento di una o più fatture, anche parziale, Enegan applicherà ai clienti disalimentabili le procedure previste in caso di morosità ai sensi di quanto disposto dal TIMG (Testo integrato morosità gas – Allegato A alla Deliberazione ARG/GAS 99/11 e smi) e dal TIMOE (Testo integrato morosità elettrica – Allegato A alla Deliberazione 258/2015/R/Com e smi) e, dunque, costituirà in mora il Cliente con diffida inviata a mezzo raccomandata a/r o pec, indicando il relativo termine di pagamento. In assenza di pagamento da parte del Cliente dell’intero importo oggetto del sollecito di cui sopra alla scadenza indicata, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi, Enegan richiederà al Distributore la sospensione della fornitura per morosità o la Chiusura del punto di riconsegna nel caso in cui la sospensione abbia ad oggetto la fornitura di gas naturale. Tale richiesta potrà essere inoltrata decorsi 40 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale della raccomandata o pec di costituzione in mora. In caso di morosità relativa a clienti finali connessi in bassa tensione, potrà essere richiesta la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza decorsi 25 giorni solari dalla ricezione della raccomandata o della pec di costituzione in mora. Laddove possibile, dunque, la sospensione della fornitura sarà preceduta da 15 giorni di riduzione della potenza disponibile, trascorsi i quali l’impresa distributrice procederà, perdurando la morosità, alla sospensione della fornitura.
Qualora i pod e/o i pdr posti nella titolarità del Cliente siano non disalimentabili, Enegan potrà inviare al Cliente una raccomandata a/r o una pec intimando il pagamento entro il medesimo termine di 40 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto con conseguente richiesta di risoluzione del contratto di trasporto al distributore competente il quale: a) trasferirà il pod nel contratto di dispacciamento dell’esercente la salvaguardia e/o la maggior tutela; b) darà luogo alla cessazione amministrativa per morosità del pdr.
In caso di mancato rispetto delle procedure di cui sopra sono previsti a favore dei clienti degli indennizzi automatici fissati dall’ARERA, nei seguenti casi e per i seguenti importi:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura di energia elettrica o gas naturale sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura di energia elettrica o gas naturale sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.